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Fondo nazionale per l'investimento algerino FNI:



Il National Investment Fund (NIF) è il risultato della ristrutturazione della Banca di sviluppo algerina per promuovere nuovi strumenti necessari per l'intervento del governo nel finanziamento e nello sviluppo. Questa iniziativa è parte del completamento della riforma del settore finanziario e bancario lanciata dal governo.

Il Fondo nazionale per gli investimenti è incaricato di finanziare la creazione e lo sviluppo di istituzioni del settore pubblico e privato con risorse proprie, dando priorità agli aspetti di "profitto" e "gestione del rischio", fatto salvo l'ordine pubblico pertinente alla politica governativa.

Il National Investment Fund (NIF) interviene nel finanziamento di progetti di investimento con risorse proprie attraverso:


(A) i prestiti direttamente al lungo termine: Questi prestiti sono destinati a finanziare progetti pubblici e privati ​​a condizioni preferenziali per natura (la creazione di istituzioni, valutazione e riabilitazione esistenti ...) che risponde ai termini del Fondo nazionale per gli investimenti e contribuire agli obiettivi di sviluppo.

 In particolare, l'IFAD interviene a finanziare settori ad alto potenziale in fase di sviluppo per lunghi periodi di tempo rispetto alle banche commerciali.

Questa offerta viene a completare le possibilità di conversione con prestiti disponibili nell'arena bancaria. Pertanto, il Fondo interviene principalmente come partner con altri mutuatari, in particolare in progetti di grandi dimensioni o in settori svantaggiati con banche commerciali.

 La decisione di finanziare il Fondo nazionale per gli investimenti è soggetta a una serie di istruzioni che comprendono diverse fasi.

B- Sotto forma di contributi:

 in particolare dal capitale delle piccole e medie imprese del settore privato nazionale, nei settori di attività legati alle loro direzioni strategiche. Per ottenere l'approvazione, il progetto deve rispettare tutti i criteri economici per l'impiego di denaro e avere un impatto positivo significativo sullo sviluppo economico, che sono limitati a un periodo concordato tra le parti interessate e contribuiscono a:

· Investimenti relativi all'istituzione, all'espansione e alla riabilitazione delle istituzioni.

· Aumentare il capitale delle rispettive istituzioni private nazionali, comprese quelle calcolate per entrare in una partnership con un operatore straniero, nel rispetto delle precise disposizioni legislative.

I livelli di contributo sono fissati al 34% secondo le condizioni corrispondenti alla legge fondamentale del Fondo, che sarà determinata da un accordo che sarà negoziato dalle parti interessate.

C. Garantire garanzie

- Il Fondo garantisce garanzie sui prestiti esteri:

Su richiesta degli operatori algerini, e in favore di banche straniere e istituzioni finanziarie, che ha dato loro prestiti, da una commissione stimata in 1% annuo dell'importo del prestito e quote esigibili ogni sei mesi.

- Il Fondo garantisce garanzie commerciali:

A vantaggio dei concessionari nazionali per conto delle banche di fornitori esteri di beni e servizi, come parte del completamento dei progetti in Algeria. Questi includono:

· Assumere garanzie nel quadro delle gare che coprono il fallimento del contraente

· Garanzie per la restituzione di anticipi e forniture o lavori.

· Garanzie di buon completamento

Le garanzie sono garantite all'1% annuo (0,25% al ​​trimestre e non deducibili).

I servizi del Fondo nazionale per gli investimenti sono destinati a istituzioni, enti e imprenditori nei settori pubblico e privato. I progetti presentati al Fondo nazionale per gli investimenti per il finanziamento devono rientrare negli obiettivi del Fondo e devono conseguire vantaggi economici, finanziari e tecnici e non dovrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente.

Otto settori sono stati identificati come segue:

- Industria e movimentazione industriale,

- Edilizia e lavori pubblici,

- Media, comunicazione e innovazione tecnologica,

- Agricoltura e industrie alimentari,

- Trasporti e logistica,

- Turismo,

- Servizi finanziari,

- Energie rinnovabili.



2. Fondi di investimento statali



Conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 dell'Ordinanza sulla Legge Finanziaria integrativo per l'anno 2009, il governo ha stabilito 48 fondo di investimento per tutti gli Stati in cui ha affidato la loro amministrazione a favore della spesa dello Stato, e in base agli accordi firmati con il Ministero delle Finanze ha tre accordi set (3) società di investimento di capitale e due filiali di banche nel processo di Costruzione.