filo 01
Fondo nazionale per l'investimento algerino FNI:
Il
National Investment Fund (NIF) è il risultato della ristrutturazione della
Banca di sviluppo algerina per promuovere nuovi strumenti necessari per
l'intervento del governo nel finanziamento e nello sviluppo. Questa iniziativa
è parte del completamento della riforma del settore finanziario e bancario
lanciata dal governo.
Il Fondo
nazionale per gli investimenti è incaricato di finanziare la creazione e lo
sviluppo di istituzioni del settore pubblico e privato con risorse proprie,
dando priorità agli aspetti di "profitto" e "gestione del
rischio", fatto salvo l'ordine pubblico pertinente alla politica
governativa.
Il National Investment Fund (NIF) interviene nel finanziamento di progetti di investimento con risorse proprie attraverso:
(A) i prestiti direttamente al lungo termine: Questi
prestiti sono destinati a finanziare progetti pubblici e privati a condizioni
preferenziali per natura (la creazione di istituzioni, valutazione e
riabilitazione esistenti ...) che risponde ai termini del Fondo nazionale per
gli investimenti e contribuire agli obiettivi di sviluppo.
In particolare, l'IFAD interviene a finanziare
settori ad alto potenziale in fase di sviluppo per lunghi periodi di tempo
rispetto alle banche commerciali.
Questa offerta viene a completare le possibilità di
conversione con prestiti disponibili nell'arena bancaria. Pertanto, il Fondo
interviene principalmente come partner con altri mutuatari, in particolare in
progetti di grandi dimensioni o in settori svantaggiati con banche commerciali.
La decisione di finanziare il Fondo nazionale per
gli investimenti è soggetta a una serie di istruzioni che comprendono diverse
fasi.
B- Sotto forma di contributi:
in particolare dal capitale delle piccole e medie imprese del settore privato nazionale, nei settori di attività legati alle loro direzioni strategiche. Per ottenere l'approvazione, il progetto deve rispettare tutti i criteri economici per l'impiego di denaro e avere un impatto positivo significativo sullo sviluppo economico, che sono limitati a un periodo concordato tra le parti interessate e contribuiscono a:
· Investimenti relativi all'istituzione, all'espansione e
alla riabilitazione delle istituzioni.
· Aumentare il capitale delle rispettive istituzioni
private nazionali, comprese quelle calcolate per entrare in una partnership con
un operatore straniero, nel rispetto delle precise disposizioni legislative.
I livelli di contributo sono fissati al 34% secondo le
condizioni corrispondenti alla legge fondamentale del Fondo, che sarà determinata
da un accordo che sarà negoziato dalle parti interessate.
C. Garantire garanzie
- Il Fondo garantisce garanzie sui prestiti esteri:
Su richiesta degli operatori algerini, e in favore di
banche straniere e istituzioni finanziarie, che ha dato loro prestiti, da una
commissione stimata in 1% annuo dell'importo del prestito e quote esigibili
ogni sei mesi.
- Il Fondo garantisce garanzie commerciali:
A vantaggio dei concessionari nazionali per conto delle
banche di fornitori esteri di beni e servizi, come parte del completamento dei
progetti in Algeria. Questi includono:
· Assumere garanzie nel quadro delle gare che coprono il
fallimento del contraente
· Garanzie per la restituzione di anticipi e forniture o
lavori.
· Garanzie di buon completamento
Le garanzie sono garantite all'1% annuo (0,25% al
trimestre e non deducibili).
I servizi del Fondo nazionale per gli investimenti sono
destinati a istituzioni, enti e imprenditori nei settori pubblico e privato. I
progetti presentati al Fondo nazionale per gli investimenti per il
finanziamento devono rientrare negli obiettivi del Fondo e devono conseguire
vantaggi economici, finanziari e tecnici e non dovrebbero avere un impatto
negativo sull'ambiente.
Otto
settori sono stati identificati come segue:
-
Industria e movimentazione industriale,
-
Edilizia e lavori pubblici,
- Media,
comunicazione e innovazione tecnologica,
-
Agricoltura e industrie alimentari,
-
Trasporti e logistica,
- Turismo,
- Servizi finanziari,
- Energie rinnovabili.
2. Fondi di investimento statali
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 100
dell'Ordinanza sulla Legge Finanziaria integrativo per l'anno 2009, il governo
ha stabilito 48 fondo di investimento per tutti gli Stati in cui ha affidato la
loro amministrazione a favore della spesa dello Stato, e in base agli accordi
firmati con il Ministero delle Finanze ha tre accordi set (3) società di
investimento di capitale e due filiali di banche nel processo di Costruzione.